Il regolamento in questione disciplina le attività legate all’emissione e all’offerta al pubblico dei cosiddetti asset-referenced token (ART, cioè criptoattività legate ad altri asset) ed electronic money token (EMT). Prima dell’entrata in vigore del regolamento, le attività legate a tali asset possono essere assoggettate solo alle leggi nazionali applicabili (che nel caso degli EMT comprendono anche le misure che recepiscono la seconda Electronic Money Directive, o Emd). Quindi l’EBA è intevenuta da una parte per promuovere una transizione coerente al regime Micar, e dall’altra per ridurre il rischio di drastici cambiamenti di modello imposti in una fase successiva, proteggendo allo stesso tempo i consumatori, che per ora non beneficiano di tutte le tutele predisposte dal regolamento.
I principi identificati dall’authority sono rivolti alle istituzioni finanziarie e agli altri attori che hanno avviato, o vogliono avviare, attività legate a criptoasset ART o EMT prima del 30 giugno 2024.
Innantitutto, prima di avviare attività legate agli stablecoin ART o EMT, gli istituti finanziari (e le altre imprese interessate) sono incoraggiati a effettuare una valutazione legale completa per determinare se le attività sono legalmente consentite e, in caso affermativo, in base a quali condizioni legali, regolamentari e di vigilanza (se esistenti) nelle giurisdizioni interessate. Inoltre, tali player sono invitati a effettuare una solida valutazione dell’impatto sul profilo di rischio dell’organizzazione e a identificare qualsiasi misura di mitigazione del rischio appropriata ed efficace prima di decidere di procedere. Inoltre, anche se il regolamento non sarà ancora in vigore prima di un anno, gli attori interessati a emettere criptoasset sono sollecitati a intraprendere azioni tempestive per prepararsi agli imminenti requisiti previsti dal Micar, tenendo conto dei principi guida esposti dall’EBA.
Principio 1: Informativa ed equo trattamento
Le istituzioni finanziarie che vogliono emettere criptoasset EMT o ART sono invitate ad aderire agli elevati standard di disclosure ai potenziali acquirenti e detentori dei token, compresa la comunicazione di tutti i diritti e i rischi a cui possono essere esposti, e le modalità di riscatto in linea con le specifiche stabilite dal Micar. Inoltre devono preparare e utilizzar white paper sui crypto-asset che definiscano la natura giuridica del token e siano chiari, corretti e non fuorvianti, e siano allineati con le specifiche di contenuto e di pubblicazione elencate nel regolamento già citato, oppure comunicazioni di marketing che siano chiare, corrette e non fuorvianti e allineate con le specifiche stabilite nel Micar. Inoltre gli emittenti dovranno garantire equità di trattamento aititolari di token in modo paritario, tranne quando diversamente indicato nel white paper del crypto-asset e nei materiali di marketing, e disporre di politiche e procedure di gestione dei reclami efficaci e trasparenti, che garantiscano una gestione rapida, equa e coerente dei reclami ricevuti.
Principio 2: Corretta definizione del modello di business
Le istituzioni finanziarie che vogliono emettere ART ed EMT sono incoraggiate a disporre di un programma operativo ben definito, che contenga una chiara descrizione del modello di business (inclusa descrizione della sostenibilità anche in scenari di stress e le fonti di reddito, nonché il modello di distribuzione dei token), e indichi come tali attività rientrano nel business complessivo dell’organizzazione e impattino sul rischio.
Principio 3: Una solida governance
Chi intende emettere critpoasset ART o EMT è incoraggiato a dotarsi di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti; a disporre di un organo di gestione composto da membri che godano di sufficiente onorabilità e che possiedano conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per svolgere i propri compiti; disporre di processi efficaci per identificare, misurare, gestire, monitorare e, se del caso, segnalare i rischi a cui l’istituto potrebbe essere esposto; disporre di politiche e procedure relative alle riserve di attività, ai rischi operativi, ai rischi di protezione dei dati, rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e altri rischi identificati, nonché all’identificazione, la prevenzione, la gestione e la divulgazione dei conflitti di interesse.
Principio 4: Disposizioni solide in materia di riserve, recuperi e rimborsi
Le istituzioni finanziarie che emettono criptoasset ART o EMT sono invitate a mantenere una riserva di attività e di fondi propri sufficienti in linea con le regole Micar, a conferire ai detentori di criptoasset un diritto di rimborso nei confronti dell’emittente; a stabilire e mantenere piani di recupero e di rimborso.
Gli istituti di credito e gli istituti di moneta elettronica che emettono Emt devono continuare a conformarsi a tutte le misure nazionali e comunitarie applicabili e sono incoraggiati a stabilire e mantenere piani di recupero e rimborso al riguardo. Gli emittenti o i fornitori di servizi di criptoasset non devono concedere interessi ai detentori di ART ed EMT.
Principio 5: Comunicazione all’autorità competente
Infine, gli istituti interessati all’emissione dei criptoasset indicati sono invitati a comunicare tempestivamente all’autorità competente nella giurisdizione di stabilimento (cioè all’autorità “di origine”) le informazioni sul token. Sul sito web dell’EBA è disponibile un modello che può essere utilizzato a questo scopo e che può essere integrato con ulteriori specifiche dall’autorità competente interessata.
Consultazione sugli standard tecnici sull’emissione di ART
Dopo la diffusione dello statement appena descritto, l’EBA ha pubblicato una consultazione pubblica su due set di standard tecnici di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) sull’autorizzazione all’emissione di ART. Con questi standard tecnici, l’EBA intende regolamentare l’accesso al mercato Ue da parte degli emittenti di ART e delle persone che intendono esercitare un’influenza significativa su tali imprese attraverso l’acquisizione di partecipazioni qualificate.
La consultazione si chiuderà il 12 ottobre 2023.
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