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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento Delegato (UE) 2025/532 sul subappalto di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, avvenuta lo scorso luglio, si è completato il quadro normativo europeo in materia di resilienza operativa digitale. Si tratta dell’ultimo tassello dell’impianto regolatorio delineato dal Regolamento (UE) 2022/2554 – il DORA (Digital Operational Resilience Act) – e dalle numerose misure delegate e di esecuzione, oltre che dagli orientamenti e chiarimenti forniti dalle Autorità europee di vigilanza
*Regulatory Advisor Assogestioni
Il Regolamento DORA, entrato in vigore il 16 gennaio 2023 e applicabile dal 17 gennaio 2025, introduce un quadro armonizzato di requisiti in materia di resilienza digitale per tutti gli intermediari finanziari europei, compresi i gestori di OICVM e di FIA, ad eccezione dei gestori di FIA “sotto soglia”. Anche a livello nazionale il legislatore ha adeguato il quadro regolamentare con il Decreto legislativo 10 marzo 2025, n. 23 (“Decreto legislativo DORA”), in vigore dal 12 marzo 2025. Il decreto individua le autorità competenti, definisce poteri di vigilanza e regolamentari e disciplina le sanzioni amministrative applicabili a persone giuridiche e fisiche. Alla normativa primaria si affiancano numerose comunicazioni delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d’Italia, che hanno fornito indicazioni pratiche e chiarimenti interpretativi per supportare il mercato nella fase iniziale di implementazione.
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Impatti per i gestori
Gli obblighi previsti dal DORA sono pervasivi e devono essere attuati secondo il principio di proporzionalità, in funzione delle dimensioni, del profilo di rischio complessivo, della natura, portata e complessità delle attività dei gestori. Un primo ambito di rilievo riguarda la gestione dei rischi informatici, che richiede l’adozione di un quadro strutturato composto da strategie, politiche, procedure e strumenti di sicurezza, sotto la responsabilità diretta dell’organo di gestione. Quest’ultimo deve approvare, vigilare e rispondere dell’attuazione del quadro di gestione dei rischi informatici. Sul piano organizzativo, i gestori devono affidare la responsabilità della gestione e sorveglianza dei rischi informatici a una funzione di controllo, con un livello appropriato d’indipendenza per prevenire conflitti di interesse. La Comunicazione della Banca d’Italia del 30 dicembre 2024 ha chiarito le possibili configurazioni organizzative, lasciando ampia flessibilità purché siano garantiti l’efficace svolgimento dei compiti e la separazione dalle funzioni di gestione dei rischi informatici e audit interno. Inoltre, per il monitoraggio degli accordi con i fornitori TIC, i gestori devono istituire un ruolo dedicato o designare un dirigente di alto livello con tale responsabilità. Un’altra area di novità riguarda gli incidenti informatici. I gestori devono dotarsi di un quadro per la classificazione, registrazione e gestione degli incidenti TIC e delle minacce informatiche, nonché rispettare obblighi di segnalazione degli incidenti gravi e predisporre procedure per la notifica volontaria delle minacce significative. Il contenuto e le tempistiche di tali segnalazioni sono disciplinati dal Regolamento delegato (UE) 2025/301; le istruzioni operative e la modulistica sono state rese disponibili dalla Banca d’Italia il 27 dicembre 2024. Il DORA impone inoltre l’adozione di un programma di test di resilienza operativa digitale, esaustivo e periodico, volto a verificare la capacità di risposta agli incidenti e a individuare vulnerabilità o carenze. I test possono includere, a titolo esemplificativo, vulnerability assessment, penetration test, network security assessment, esami di sicurezza fisica, performance testing ed end-to-end testing.
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