Investimenti, gli italiani cercano sicurezza del capitale e consulenza
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Dopo la prossima estate, e più precisamente nel mese di ottobre, si preannuncia l’entrata in vigore quasi simultanea di tre orientamenti dell’Esma: dal 3 ottobre, quelli su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza e quelli relativi a taluni aspetti dei requisiti della MiFID II in materia di remunerazione; nove giorni dopo, altri in materia di appropriatezza ed execution only.
La Consob, in adempimento del paragrafo 3 dell’ articolo 16 del Regolamento Esma, ha comunicato all’Autorità europea la conformità a tutti e tre i documenti, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza. Ne consegue che gli intermediari sottoposti al controllo dell’ente sono tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’Esma attraverso gli orientamenti.
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Il quadro delle recenti iniziative da parte dell’Authority europea si completa con un ulteriore documento, “Guidelines on MiFID II product governance requirements“, pubblicato in data 27 marzo e che dovrebbe essere disponibile nelle diverse lingue nazionali nelle prossime settimane. Dalla data di pubblicazione in italiano, la Consob avrà, come di consueto, un periodo di due mesi per dichiarare la conformità. È quindi prevedibile che, entro la fine dell’anno, anche gli orientamenti Esma in materia di product governance diventino pienamente operativi.
Tali atti hanno il carattere di soft low, cioè di interpretazione delle norme e di indirizzo nell’implementazione da parte degli intermediari e delle Autorità nazionali. Non costituiscono, quindi, nuove regole né obblighi perentori. Tuttavia, sono strumenti finalizzati a favorire una corretta applicazione della legge e un’uniformità di comportamento nei diversi Stati membri.
Nel recente passato, venivano pubblicati di volta in volta su tematiche diverse allo scopo di porre l’accento su determinati aspetti di particolare rilevanza. Una prassi che dava agli intermediari la possibilità di dedicarsi al singolo tema in oggetto. In questo caso, invece, si tratta di un insieme di documenti che interpretano la normativa MiFID II in quasi tutte le dimensioni cruciali della protezione degli investitori: dalla valutazione di adeguatezza e dell’appropriatezza, dalle remunerazioni ai principi della product governance.
C’è da chiedersi se ciò sia avvenuto per circostanze casuali, dettate dalla diversa tempistica di preparazione dei documenti, oppure se sia dovuto a fattori di carattere più generale. Una domanda la cui risposta non è univoca: da un lato, alcuni orientamenti sono scaturiti dalla necessità di adeguare i documenti precedenti a seguito di una nuova normativa entrata in vigore. È il caso di quelli in materia di valutazione di adeguatezza, che recepiscono e declinano gli obblighi derivanti dal regolamento europeo che ha modificato ll regolamento MiFID II in materia di finanza sostenibile.
Tuttavia, alle modifiche normative si sono aggiunte le valutazioni scaturite dalle azioni di vigilanza comuni (CSA), che l’Esma ha condotto negli ultimi due anni in collaborazione con le Autorità nazionali. Nel 2020, la prima azione di vigilanza aveva avuto come oggetto la verifica dell’applicazione dei requisiti MiFID II nei diversi Stati membri. L’Esma e le Autorità nazionali avevano indagato sulle seguenti tematiche: informazioni dai clienti in merito alle loro conoscenze ed esperienze, alla loro situazione finanziaria e ai loro obiettivi di investimento; disposizioni necessarie per comprendere i prodotti di investimento; disposizioni necessarie per garantire l’adeguatezza di un investimento; costo e complessità dei prodotti equivalenti; costi e benefici del cambio di investimento; relazione di adeguatezza (sia quella iniziale che quella continuativa fornita ai clienti).
Nel 2021, un’analoga azione di vigilanza aveva riguardato l’applicazione dei principi della product governance, con l’esame di 214 intermediari, di cui 115 banche e 99 imprese di investimento operanti nei diversi Stati membri. I risultati emersi, in termine di buone e cattive prassi di mercato rilevate, hanno costituito un materiale prezioso per la rivisitazione delle precedenti linee guida dell’Esma e rappresentano oggi un’opportunità di miglioramento delle policy e procedure operative degli intermediari.
I diversi documenti, che nei prossimi mesi diverranno pienamente operativi, hanno numerosi punti di intersezione ed è consigliabile una lettura congiunta e integrata per ottimizzare gli adattamenti nei processi operativi.
Si tratta quindi di uno step evolutivo intermedio per la normativa che disciplina la protezione degli investitori, una MiFID 2.5, in attesa di un disegno di riforma più ampio che troverà un adeguato completamento con la Direttiva Retail Investment Strategy recentemente presentata dalla Commission europea.
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