MiFID 2, è ufficiale: la revisione si farà
Efama scrive alle Assogestioni europee informandole che la Commissione europea aprirà a breve le consultazioni per sottoporre la direttiva a revisione, attesa entro fine luglio 2020
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Consob interviene sul tema rendicontazioni dettando agli intermediari tempistiche precise sull’invio della documentazione e avviando una consultazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori.
L’azione dell’autorità di vigilanza, si legge in un comunicato diffuso questo pomeriggio, è stata resa necessaria “dalla presenza di ambiti di disallineamento nelle condotte degli intermediari meritevoli di specifiche considerazioni di indirizzo allo scopo di proteggere il diritto dei clienti a ricevere dai prestatori di servizi un’informativa chiara, corretta e non fuorviante”.
La disciplina dell’informativa alla clientela sui costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi d’investimento e accessori rappresenta una delle aree di maggiore innovazione e impatto operativo di MiFID 2.
La ratio della consultazione la descrive la stessa Commissione all’interno del comunicato, in cui si legge che la raccomandazione è stata lanciata per “…consentire agli intermediari una rilettura, in chiave critica, delle scelte effettuate ai fini dell’adempimento degli obblighi di disclosure ex post in tema di costi e oneri, indirizzandoli verso comportamenti pienamente in linea con il dettato normativo”.
Le indicazioni della Consob, da considerare a partire dalla redazione delle prossime rendicontazioni relative all’anno 2019, riguardano la struttura ed il contenuto dell’informativa aggregata, il rapporto fra informativa aggregata e analitica, la tempistica di invio della rendicontazione.
L’obiettivo delle indicazioni Consob è quello di “assicurare che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e gli oneri per la valutazione degli investimenti, anche in un’ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari”.
Gli intermediari hanno tempo per rispondere alla consultazione, il cui testo è disponibile sul sito della autorità, entro il 7 marzo 2020.
Nel documento si fa esplicito riferimento a un termine perentorio entro cui le società mandanti devono inviare le rendicontazioni.
Nello specifico, gli intermediari dovrebbero trasmettere le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, “per consentire ai clienti di apprezzare i costi e il relativo impatto sui rendimenti in data il più possibile prossima alle determinazioni assunte sul patrimonio investito”, specifica Consob.
In caso di rendicontazioni infrannuali, l’invio dovrebbe essere effettuato entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento, ad esempio: in caso di rendicontazioni trimestrali quella relativa al primo trimestre sarà inviata entro giugno successivo, in caso di comunicazioni mensili quella relativa a gennaio sarà inviata entro febbraio.
L’intermediario, laddove fornisca – oltre alla rendicontazione annuale su costi e oneri anche una rendicontazione infrannuale – dovrebbe chiarire al cliente che l’importo annuale potrebbe non coincidere, nei valori assoluti e/o in quelli percentuali, con la sommatoria degli importi esposti negli intervalli intermedi, dando sinteticamente conto delle relative ragioni.