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Articolo pubblicato su FocusRisparmio (Gennaio – Febbraio 2022). Accedi e scaricalo gratuitamente a questo link.
Il rafforzamento del mercato dei capitali tra gli obiettivi primari di Bruxelles. Arrivano le proposte di revisione per il regolamento Eltif e le direttive Aifmd e Ucits. Quali sono i contenuti più rilevanti del nuovo pacchetto di misure, nell’intervista a Roberta D’Apice, direttore Affari Legali Assogestioni
Nel complesso, le proposte della Commissione pubblicate lo scorso 25 novembre mirano a mettere in relazione gli investitori e le imprese europee, migliorare l’accesso di queste ultime ai finanziamenti, ampliare le opportunità di investimento per gli investitori al dettaglio e integrare ulteriormente i mercati dei capitali.
Partiamo dal regolamento Eltif. Quali sono i desiderata della Commissione?
La proposta di revisione mira a migliorare l’attrattività degli ELTIF rendendoli più flessibili, in termini di politica d’investimento e politiche di rimborso, e più accessibili da parte degli investitori retail. In materia di politica d’investimento la Commissione, accogliendo molte delle proposte di Assogestioni, propone l’ampliamento delle attività d’investimento e delle imprese di portafoglio ammissibili, nonché l’allentamento di alcune regole in tema di composizione, diversificazione e concentrazione del portafoglio. Così, ad esempio, si introduce una più ampia definizione di “attività reale”; si prevede la possibilità di istituire strutture master feeder e un ampliamento delle tipologie di OICR in cui può investire un ELTIF; si riconosce l’investimento in alcune cartolarizzazioni. La Commissione è favorevole, inoltre, a consentire l’investimento diretto in attività reali, prevedendo l’abbassamento della soglia minima del valore di tali attività da 10.000.000 di euro a 1.000.000 euro. Sulla qualificazione di impresa di portafoglio ammissibile, si propone di innalzare la soglia di capitalizzazione di mercato da 500 milioni di euro a 1 miliardo. Si propone poi di consentire ai gestori dell’ELTIF e alle imprese che appartengono allo stesso gruppo e al loro personale di co-investire in quell’ELTIF e nelle stesse attività, a condizione che il gestore dell’ELTIF abbia adottato assetti organizzativi e amministrativi per identificare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse e purché tali conflitti siano resi trasparenti.
E per quanto riguarda le regole in tema di composizione, diversificazione e concentrazione del portafoglio?
Anzitutto, si propone l’abbassamento della soglia in attività di investimento ammissibili dal 70% al 60%. In secondo luogo, si propone l’innalzamento di diversi limiti all’investimento, come ad esempio, quello in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o FIA UE gestito da un GEFIA UE dal 10% al 20%. Si propone inoltre la non applicazione di alcune regole in tema di diversificazione e concentrazione del portafoglio, ove l’ELTIF sia rivolto esclusivamente nei confronti di investitori professionali.
Per quanto riguarda gli investitori retail quali sono le proposte di intervento?
Al fine di incentivare l’accesso degli investitori retail agli ELTIF, la Commissione propone di eliminare l’investimento minimo di 10.000 euro e la soglia del 10% per gli investitori retail i cui portafogli sono inferiori a 500.000 euro nonché di allineare l’obbligo di effettuare la valutazione di adeguatezza alla disciplina MiFID. Tale obbligo non trova comunque applicazione se l’investitore rientra tra quelli indicati nell’articolo 30(3). La proposta della Commissione non ritiene poi necessario richiedere ai gestori e ai distributori di prestare all’investitore retail una consulenza adeguata in materia di investimenti. Rimane invece fermo l’obbligo del gestore di adottare una procedura di valutazione interna per gli ELTIF commercializzati presso gli investitori al dettaglio.
Altro aspetto toccato dalla Commissione è quello delle politiche di rimborso. Dove si andrà ad agire?
La proposta di modifica riguarda principalmente l’articolo 19, ove si prevede la possibilità di includere nei regolamenti o negli atti costitutivi degli ELTIF un “meccanismo di finestra di liquidità” opzionale. Questo meccanismo di liquidità del mercato secondario è finalizzato a fornire, prima della fine della vita dell’ELTIF, il rimborso totale o parziale delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF, facendo uscire gli investitori dell’ELTIF con le richieste di sottoscrizione da parte di nuovi investitori e nel rispetto di alcune condizioni ivi previste.
Sul fronte AIFMD/UCITS quali sono le principali novità?
Ci si concentra in particolare su sei aree: l’individuazione di norme comuni per i GEFIA che gestiscono FIA che originano prestiti; la definizione di regole armonizzate sugli strumenti di gestione della liquidità per i GEFIA e per gli OICVM, in attuazione della Recommendation of the European Systemic Risk Board of 7 December 2017 on liquidity and leverage risks in investment funds (ESRB/2017/6); l’ottimizzazione delle segnalazioni di vigilanza per i GEFIA e per gli OICVM; l’accesso transfrontaliero ai servizi del depositario di FIA; l’inclusione dei depositari centrali di titoli (“CSD”) nella catena di custodia quando custodiscono le attività di FIA o OICVM; il rafforzamento della disciplina in tema di delega per GEFIA e per gestori di OICVM. Tra le altre misure vi sono anche l’inclusione nell’ambito delle attività consentite ai GEFIA dell’amministrazione di benchmark e del servizio di credito nonchè l’ampliamento di informazioni da fornire agli investitori di FIA.
Durante la consultazione del 2020 uno dei temi molto dibattuti è stato quella della delega. Quali sono le proposte sul tema da parte della Commissione?
La Commissione riconosce che la delega ha contribuito al successo dell’AIFMD. Tuttavia, rileva che a livello nazionale possono verificarsi differenze nell’attuazione delle regole sulla delega e che agli OICVM possono essere applicate regole diverse rispetto ai FIA. Per rispondere a queste preoccupazioni, la Commissione propone di rafforzare i requisiti di c.d. “sostanza” del gestore e i compiti di vigilanza delle autorità nazionali e dell’ESMA. Così, ad esempio, in sede di richiesta dell’autorizzazione, si prevede che i gestori debbano descrivere dettagliatamente le risorse umane e tecniche che saranno impiegate per l’espletamento delle proprie funzioni e per la vigilanza sui delegati; ove venga delegata una parte più rilevante della gestione del rischio o del portafoglio a entità di Paesi terzi rispetto a quella mantenuta, le autorità nazionali dovranno notificare gli accordi di delega all’ESMA, almeno su base annuale; si prevede l’estensione delle regole sulla delega AIFMD e UCITS a tutte le funzioni e attività prestate dal gestore (tra cui anche la commercializzazione e la gestione di portafogli). L’ESMA dovrà condurre regolarmente e, almeno ogni due anni, una peer review delle prassi di vigilanza nazionali nell’applicazione delle norme in materia di delega con particolare attenzione alle misure adottate per evitare che, un gestore che deleghi la gestione degli investimenti o dei rischi del FIA a soggetti terzi ubicati in Paesi terzi, non diventi una letter-box entity. Inoltre la Commissione è tenuta a riesaminare, dopo cinque anni dall’adozione della proposta, il quadro delle deleghe per garantirne l’efficacia.
Particolare attenzione stanno inoltre avendo le proposte sul tema dei gestori di FIA che erogano crediti. Di che cosa si tratta?
Secondo la Commissione, i requisiti esistenti non sono sufficienti per cogliere appieno le specificità dell’attività di erogazione di prestiti da parte dei FIA e per affrontare i potenziali rischi micro e macro. Inoltre, approcci normativi nazionali divergenti compromettono la creazione di un mercato interno efficiente per i FIA che erogano prestiti. La proposta della Commissione richiede, dunque, ai GEFIA di FIA che erogano prestiti, di attuare politiche, procedure e processi efficaci per la concessione di prestiti. Per ridurre il rischio per il sistema finanziario la proposta prevede un limite non superiore al 20% del capitale del FIA per ogni singolo prestito concesso, quando il mutuatario è una impresa finanziaria o un OICR. Tra le altre misure, la Commissione propone inoltre di vietare a un FIA di concedere prestiti al proprio GEFIA o al personale del proprio GEFIA, al proprio depositario o al proprio delegato; la detenzione da parte dei FIA di un interesse economico del 5% del valore nozionale dei prestiti che hanno originato e successivamente ceduto sul mercato secondario; l’obbligo di informare gli investitori sul portafoglio dei prestiti originati; l’adozione della forma chiusa del FIA qualora questo preveda l’erogazione di prestiti di valore nozionale superiore al 60% del suo valore patrimoniale netto.
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