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Indicazioni su alcuni dei punti più qualificanti contenuti nella proposta di Direttiva Omnibus della Commissione ed emersi nella discussione, ancora nella fase iniziale, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo
A seguito della presentazione della proposta di Direttiva Omnibus da parte della Commissione, denominata Retail Investment Strategy (RIS), si è avviato il confronto tra i legislatori europei (Parlamento Europeo e Consiglio) al fine di individuare un testo di “compromesso” che porti ad un’approvazione della riforma entro la fine della legislatura
L’articolo si propone di fornire alcune indicazioni su alcuni dei punti più qualificanti contenuti nella proposta di Direttiva Omnibus della Commissione ed emersi nella discussione, ancora nella fase iniziale, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Come si può notare le opinioni dei diversi Stati membri, espressi nel documento del Consiglio, e dei gruppi parlamentari divergono su numerosi temi.
Per quanto riguarda l’attività del Consiglio è stato reso disponibile un documento che riporta i commenti iniziali da parte di 19 Stati Membri e successivamente una sintesi da parte della Presidenza sui principali temi (inducements, best interest, adeguatezza e appropriatezza e requisiti per i clienti professionali).
Nell’ambito dell’attività del Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) del Parlamento, la relatrice Stephanie Yon-Courtin ha pubblicato il draft report che sarà sottoposto alla discussione il prossimo 23 ottobre.
Incentivi
Commissione
Nella proposta della Commissione è previsto l’introduzione del divieto di incentivi nell’ambito dei servizi di raccolta ordini e di esecuzione. La motivazione consiste nell’assenza di consulenza alla clientela retail nell’ambito dei servizi di carattere esecutivo, ossia dell’attività che potrebbe giustificare la percezione di incentivi.
Consiglio
Per quanto riguarda il divieto degli incentivi (commissioni), una parte significativa delle discussioni si concentrerà proprio sulla questione del divieto parziale proposto dalla Commissione.
Secondo il documento presentato dalla Presidenza, alcuni Stati membri non sostengono il divieto parziale a causa delle potenziali implicazioni negative sia sulla domanda che sull’offerta. A loro avviso, questa disposizione potrebbe ridurre la redditività dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, nonché portare ad una riduzione della gamma di prodotti offerti e ad un aumento del prezzo di questi servizi.
Questi Stati membri ritengono che il divieto parziale potrebbe incoraggiare le imprese ad offrire consulenza sugli investimenti non indipendente e che lo sviluppo di nuovi modelli di business innovativi potrebbe essere ostacolato.
Oltre alla mancanza di dati a supporto della proposta, questi Stati membri sostengono anche che un simile divieto potrebbe portare a una possibile esclusione degli investitori al dettaglio a basso reddito se il mercato iniziasse ad addebitare commissioni esplicite, e che, inoltre, l’eventuale successiva introduzione di commissioni potrebbe aumentare interesse per strumenti di investimento non regolamentati.
Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno la stessa posizione su questo tema.
Uno Stato membro, infatti, suggerisce di limitare – anziché vietare – il pagamento di commissioni al distributore in caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo. La commissione verrebbe pagata per intero solo se il prodotto venduto soddisfa le esigenze del consumatore.
Altri Stati membri sostengono il divieto parziale proposto dalla Commissione ritenendolo utile al fine di evitare potenziali conflitti di interessi. Uno degli Stati membri, ad esempio, ritiene che si dovrebbe prendere in considerazione un divieto totale, mentre un altro suggerisce che dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la decisione se rinunciare o meno alle regole sul pagamento degli incentivi a causa dell’impatto asimmetrico che un simile divieto potrebbe avere sui mercati dei capitali nazionali.
Parlamento
La relatrice ha espresso una netta opinione contraria a un divieto totale degli incentivi. Resta preoccupata per l’introduzione di un divieto parziale sui servizi di sola esecuzione che non è giustificato e non sembra affrontare efficacemente il conflitto di interessi. Sembra più che altro, secondo la relatrice, un primo passo verso un divieto totale. Molti consumatori nell’UE si affidano al supporto di consulenti finanziari e pertanto è necessario potenziare il quadro attuale con strumenti e miglioramenti adeguati. Ritiene infine che i conflitti di interesse possano essere più efficacemente affrontati attraverso una maggiore trasparenza.
Clausola di revisione
Commissione
Nella proposta di Direttiva è prevista una clausola di revisione mediante la quale il divieto di incentivi sarebbe esteso a tutti i servizi di investimento. Tale clausola potrebbe essere azionata dopo tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva nel caso in cui la nuova normativa non raggiungesse gli obiettivi desiderati.
Consiglio
Per quanto riguarda la clausola di revisione proposta dalla Commissione nella direttiva, fissata a tre anni dall’entrata in vigore del testo, in base alla quale a quel punto la Commissione potrebbe decidere di vietare del tutto il pagamento delle tasse, diversi Stati membri vorrebbero modificarla estendendo il termine a cinque anni.
Parlamento
La relatrice ritiene che i tempi e il contenuto della clausola di revisione siano insoddisfacenti. Tale clausola di revisione non deve essere tale da portare all’introduzione automatica di un divieto totale degli incentivi. Propone quindi di prolungarla a cinque anni a partire dalla fine del periodo di recepimento della direttiva, per consentire di osservare gli effetti concreti delle misure. Inoltre, suggerisce di ampliare la portata della clausola di revisione per prevedere una valutazione basata su potenziali conflitti di interessi, evoluzione dei costi, livello di investimenti al dettaglio nei mercati dei capitali, protezione dei consumatori e rilevanza delle regole di distribuzione.
Best Interest
Commissione
La proposta della Commissione introduce un criterio rafforzato del “migliore interesse del cliente” al fine di tutelare in modo uniforme gli interessi degli investitori al dettaglio.
Questa disposizione introduce un nuovo test con criteri di ammissibilità degli incentivi che sarà applicato sia nella MiFID che nella IDD (un test che sostituisce l’attuale test del “miglioramento della qualità” della MiFID e il test del “nessun danno” della IDD).
La proposta della Commissione contiene alcuni requisiti che devono essere soddisfatti dai consulenti finanziari. Essi devono, come minimo, (i) basare la propria consulenza sulla valutazione di una gamma adeguata di prodotti finanziari, (ii) raccomandare il prodotto finanziario più efficiente in termine di costi (“cost efficient”) tra la gamma di prodotti finanziari adeguati e (iii) offrire almeno un prodotto finanziario senza caratteristiche aggiuntive, non necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi di investimento del cliente, che comportano costi aggiuntivi, in modo che agli investitori al dettaglio siano presentate anche opzioni alternative e possibilmente più economiche.
Consiglio
Mentre un certo numero di Stati membri vedono i vantaggi di rafforzare il test del “miglior interesse” per colmare le carenze delle norme MiFID II sulla consulenza, alcuni Stati membri sono preoccupati per la complessità e la poca chiarezza di alcuni elementi del “miglior interesse del cliente”.
Pertanto, queste delegazioni sostengono che è difficile prevedere se i benefici del test possano superare i costi elevati di attuazione. Uno Stato membro si spinge ancora oltre sottolineando che questa disposizione stabilisce requisiti molto specifici per fornire consulenza in materia di investimenti che potrebbero portare a raccomandare prodotti indipendentemente dalle esigenze del cliente.
Parlamento
La relatrice analizza la proposta della Commissione sul test del “miglior interesse” ai sensi della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD).
Nella MiFID propone di chiarire il concetto di “efficienza in termini di costi”. Nella IDD, anziché concentrarsi sull’efficienza in termini di costi del prodotto, suggerisce che la consulenza finanziaria venga fornita in base alla performance, al livello di rischio, ai costi, alle spese di un prodotto di investimento assicurativo o, ove applicabile, alle opzioni di investimento sottostanti.
I prodotti offerti ai consumatori devono essere adattati alle loro esigenze e obiettivi specifici; quindi, secondo la relatrice, non è solo il prezzo che conta, ma anche la qualità del prodotto.
Value for Money
Commissione
La proposta della Commissione include una delega alle Authority ESMA ed EIOPA per definire parametri di riferimento rispettivamente per i costi dei prodotti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi. Tali parametri dovrebbero essere utilizzati nell’ambito delle politiche di Product Governance sia dai produttori che dai distributori per assicurare che i prodotti autorizzati e distribuiti presentino profili di costi tali da assicurare il “Value for Money” per i clienti appartenenti al target market identificato.
Consiglio
Sul tema gli Stati membri non hanno ancora provveduto a trasmettere commenti.
Parlamento
La proposta della Commissione sul rapporto qualità-prezzo potrebbe avere effetti dirompenti sul mercato, poiché porterebbe a una minore differenziazione dei prodotti finanziari e sarebbe un ostacolo all’innovazione. La relatrice ritiene che la mancanza di chiarimenti riguardo alla metodologia applicata per progettare i parametri di riferimento impedisca di valutare come questi si svilupperebbero realmente nella pratica.
La relatrice concorda pienamente con il principio secondo cui il prodotto deve offrire un buon rapporto qualità-prezzo e che i prodotti con costi e oneri elevati ingiustificati e sproporzionati non trovano posto sul mercato. Tuttavia, aggiunge che sono necessarie ulteriori discussioni su questo punto per trovare l’approccio giusto ed equilibrato. Pertanto, la relatrice nel suo progetto di relazione elimina i parametri di riferimento.
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